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Trattativa HR

Chiedere gli straordinari all'azienda senza fare causa

Prima del Tribunale del Lavoro c'è la via amichevole. Ecco su cosa fondare la richiesta di straordinari non pagati, quali leve usare (LUL, sanzioni all'Ispettorato) e perché la messa in mora scritta è il passo formale che conta di più.

Aurélie Petit12 July 20269 min di lettura
Chiedere gli straordinari all'azienda senza fare causa

Su cosa si fonda la richiesta

La base della richiesta è semplice e solida: le ore di straordinario che hai prestato e che non ti sono state compensate. La legge (art. 5, comma 5, del D.Lgs 66/2003) impone che lo straordinario sia computato a parte rispetto alla retribuzione ordinaria. Ogni ora lavorata oltre la soglia è dovuta almeno al valore dell'ora ordinaria (rapporto 1:1), in forza dell'articolo 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione «proporzionata e sufficiente».

A questa base certa si aggiunge, quando prevista, la maggiorazione del CCNL. Attenzione: in Italia la legge non fissa alcuna percentuale di maggiorazione — il «+X %» esiste solo se il tuo contratto collettivo lo prevede. Per verificarlo occorre consultare l'archivio dei CCNL tenuto dal CNEL. Senza un CCNL verificato, il dato certo su cui fondare la richiesta resta il valore dell'ora ordinaria.

Un ultimo elemento da controllare prima di chiedere: il riposo compensativo. L'articolo 5, comma 5, consente ai contratti collettivi di prevedere, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, un riposo compensativo. Se per quelle ore hai già goduto di un riposo, quelle ore non ti sono più dovute in denaro. Ricostruisci quindi non solo le ore lavorate, ma anche gli eventuali riposi già concessi.

Le leve che rafforzano la richiesta

Una richiesta amichevole è più efficace quando l'azienda percepisce che, se non paga, rischia qualcosa. Il diritto italiano offre due leve concrete, entrambe azionabili presso l'Ispettorato del Lavoro.

  • L'obbligo del Libro Unico del Lavoro (LUL). Il datore è tenuto a registrare le presenze e gli straordinari nel LUL (art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112). L'omessa o infedele registrazione di dati con incidenza retributiva è punita con una sanzione amministrativa da 150 a 1.500 € (aggravata oltre i dieci lavoratori). È una leva importante: la carenza documentale gioca contro l'azienda.
  • La sanzione per il mancato computo dello straordinario. Il mancato computo «a parte» o la mancata compensazione dello straordinario (art. 5, comma 5, del D.Lgs 66/2003) è a sua volta punito con una sanzione amministrativa.

Un chiarimento essenziale: queste sanzioni non sono il tuo credito. Vanno all'erario, non a te. Sono leve — argomenti per convincere il datore che regolarizzare conviene — non componenti della somma che ti spetta. La cifra che rivendichi resta quella delle ore prestate (al valore ordinario, più l'eventuale maggiorazione CCNL).

Il passo formale che conta: la messa in mora

C'è un atto che dovresti compiere sempre, anche quando speri in una soluzione bonaria: la messa in mora scritta (art. 2943 c.c.). È una lettera formale con cui intimi all'azienda il pagamento del dovuto.

Perché è così importante? Per due ragioni. Primo, interrompe la prescrizione e la fa ripartire da capo: i crediti di lavoro si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.), e la messa in mora ti mette al riparo dal rischio di perderli mentre tratti. Secondo, prepara il terreno a un eventuale ricorso: se la trattativa non va a buon fine, avrai già un atto formale, datato e provato. Invia la lettera con raccomandata o PEC e conserva la ricevuta.

Un credito che non si estingue

Un'obiezione ricorrente da parte dei datori è che le ore «non si potevano fare» perché superavano i limiti di legge. È un argomento infondato. I limiti di liceità dello straordinario — il tetto di 250 ore annue in assenza di CCNL (art. 5, comma 3) e le 48 ore medie settimanali (art. 4) — riguardano la regolarità del ricorso allo straordinario, non il pagamento delle ore.

In altre parole: il loro superamento è, semmai, un'infrazione dell'azienda (e una leva verso l'Ispettorato), ma non estingue il tuo credito. Le ore prestate oltre quei limiti restano dovute. L'illiceità del ricorso allo straordinario è un problema del datore, non un pretesto per non pagarti.

Come impostare la richiesta, in pratica

  1. Ricostruisci le ore con un giornale orario contemporaneo e orodatato, e verifica se hai già avuto riposi compensativi.
  2. Calcola la base certa: ore non compensate × valore dell'ora ordinaria. Segnala a parte l'eventuale maggiorazione del tuo CCNL.
  3. Invia la messa in mora scritta (art. 2943 c.c.) con raccomandata o PEC.
  4. Se serve, richiama le leve: LUL (art. 39 D.L. 112/2008) e sanzione art. 5, comma 5, azionabili presso l'Ispettorato del Lavoro.
  5. In mancanza di risposta, valuta il tentativo di conciliazione o il ricorso al Tribunale del Lavoro.

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