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Tutela del lavoratore

Prescrizione degli straordinari: i 5 anni decorrono dalla fine del contratto

In Italia gli straordinari si prescrivono in 5 anni, ma il termine — per i rapporti senza garanzia di stabilità — non decorre durante il rapporto: comincia alla cessazione del contratto. La regola della Cassazione n. 26246/2022 spiegata passo per passo.

Aurélie Petit12 July 20268 min di lettura
Prescrizione degli straordinari: i 5 anni decorrono dalla fine del contratto

I cinque anni dell'articolo 2948 del Codice Civile

Il punto di partenza è chiaro. L'articolo 2948, n. 4, del Codice Civile stabilisce che «si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La retribuzione, gli straordinari, le differenze salariali rientrano proprio in questa categoria: sono somme che si pagano periodicamente. Il termine, quindi, è di cinque anni.

Fin qui nulla di sorprendente. Il vero nodo — quello che fa la differenza tra un credito perso e un credito recuperabile — è un altro: da quando cominciano a decorrere quei cinque anni.

Il punto chiave: il dies a quo

Il dies a quo è il giorno da cui la prescrizione inizia a correre. E qui la logica italiana ribalta l'intuizione comune.

Tutto nasce dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 1966, che dichiarò incostituzionale il far decorrere la prescrizione durante il rapporto di lavoro. La ragione è il metus: il timore del licenziamento. Un lavoratore ancora in servizio non è davvero libero di reclamare quanto gli spetta, perché rischia ritorsioni. Far correre il termine mentre è in questa condizione di soggezione lo esporrebbe a perdere il diritto solo per non aver osato agire. Da allora, per i rapporti privi di garanzia di stabilità, la prescrizione non corre in costanza di rapporto.

Il quadro è stato completato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26246 del 2022. Dopo la Legge Fornero (L. 92/2012) e il Jobs Act (D.Lgs 23/2015) — che hanno indebolito la tutela contro il licenziamento, rendendo la reintegrazione non più la regola — la Cassazione ha stabilito che anche nelle imprese con più di 15 dipendenti il rapporto non è più assistito da una stabilità sufficiente. La conseguenza è netta: la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre durante il rapporto, ma comincia a correre dalla cessazione del contratto.

Cosa cambia in pratica

Traduciamo il principio in due scenari concreti.

Se sei ancora in azienda (e il rapporto non gode di una garanzia di stabilità piena, come nella maggioranza dei casi odierni), il tuo credito per gli straordinari non si prescrive mentre lavori. In linea di principio puoi rivendicare le ore impagate lungo tutta la durata del rapporto, fatto salvo l'onere di provarle. Il tempo, in questa fase, non gioca contro di te sul piano della prescrizione.

Se il contratto è cessato, scatta il conto alla rovescia: hai cinque anni dalla cessazione per agire davanti al Tribunale del Lavoro. È la scadenza da segnare in rosso, soprattutto se hai lasciato l'azienda da tempo. Superato quel termine, il credito si prescrive.

Il caso particolare: rapporti con tutela reale mantenuta

Esiste una fascia di rapporti che conserva una garanzia di stabilità piena (la cosiddetta tutela reale). Per questi, si applica il regime classico: la prescrizione di cinque anni decorre anche durante il rapporto, in modo scorrevole. La distinzione tra rapporto «stabilizzato» e «non stabilizzato» è giuridicamente delicata e va valutata con attenzione; per prudenza, quando la qualificazione non è certa, conviene ragionare sul termine più cautelativo e far confermare la propria posizione.

Un errore da non commettere: il modello di altri Paesi

Attenzione a non importare regole straniere. In alcuni ordinamenti — la Spagna, ad esempio — la prescrizione dei crediti retributivi è di un solo anno, scorrevole paga per paga. In Italia non è così: il termine è di cinque anni e, per i rapporti non stabilizzati, non decorre nemmeno durante il rapporto. Applicare il modello spagnolo o quello di un altro Paese significa rinunciare a diritti che in Italia sono ancora pienamente esigibili. Ogni giurisdizione ha le sue regole: qui contano l'articolo 2948 del Codice Civile e la giurisprudenza della Cassazione.

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