Posso ancora reclamare la mia retribuzione?
In Italia, per un rapporto non stabilizzato, il credito retributivo non si prescrive finché il rapporto dura; si prescrive in 5 anni dalla cessazione (art. 2948 n. 4 del Codice Civile, Cass. sez. lav. 26246/2022). Questo strumento calcola la finestra recuperabile e il termine per agire.
Come funziona la prescrizione?
Per un rapporto non stabilizzato, il dies a quo decorre dalla CESSAZIONE (Cass. 26246/2022, Corte Cost. 63/1966): durante il rapporto non c’è un termine scorrevole busta per busta (a differenza della Spagna). Dopo la fine del contratto, la finestra si chiude a cinque anni per adire il Tribunale del Lavoro (rito del lavoro, art. 409 c.p.c.).
Come si interrompe il termine?
Una messa in mora scritta (art. 2943-2944 c.c.) interrompe la prescrizione e la fa decorrere di nuovo. L’Ispettorato del Lavoro accerta inoltre le infrazioni.
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